Delibera di Giunta - N.ro 1997/2096 - protocollato il 18/11/1997

DIRETTIVA REGIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI PIENA E DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA E VIGILANZA IDRAULICA.

 


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l'art. 10, comma 1, lettera f), della legge 183/89 in materia di Difesa del Suolo assegna alle Regioni il compito di provvedere, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

- che l'attività di polizia idraulica viene intesa come specifica attività di verifica del rispetto delle norme ex art. 93 e segg. del T.U del 1904;

- che il servizio di piena viene inteso come un insieme di azioni coordinate che configurano la risposta della struttura competente ad un evento particolare quale la piena di un corso d'acqua;

- che l'attività di vigilanza viene intesa come l'insieme di azioni coordinate e regolamentate, prevalentemente di routine, volte al buon mantenimento delle opere idrauliche, con riguardo particolare a quelle di II categoria;

- che le funzioni relative al servizio di piena e all'attività di vigilanza riguardano, per la Regione Emilia Romagna, i tratti dei corsi d'acqua classificati come "opere idraulich e di II^ categoria" ai sensi del T.U. 523/1904, appartenenti al bacino interregionale del fiume Reno ed ai bacini Regionali Romagnoli e del Po di Volano;

- che le funzioni relative alla attività di polizia idraulica riguardano tutto il reticolo idraulico di competenza regionale;

Premesso inoltre:

- che il servizio di piena è finalizzato alla sicurezza delle popolazioni in occasione di eventi di piena, e che le attività di polizia e vigilanza idraulica hanno lo scopo di garantire la salvaguardia del territorio;

- che tali funzioni sono svolte dai Servizi provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali, secondo le rispettive competenze territoriali;

Considerato:

- che le funzioni relative al servizio di piena ed alle attività di polizia e vigilanza idraulica devono essere affrontate con un quadro di direttive, indirizzate alle strutture regionali competenti, in linea con le aspettative di sicurezza delle popolazioni, con le mutate condizioni del territorio e con l'odierna disponibilità di mezzi tecnici, individuando compiti e poteri dei funzionari preposti e fissando corrette forme di rapporto con altri Enti ed organismi coinvolti;

- che tali direttive devono fissare criteri e principi di carattere generale rimandando alle strutture regionali competenti l'organizzazione interna, per adeguarla allo svolgimento ottimale dei compiti loro affidati, anche in relazione alle peculiarità dei diversi corsi d'acqua;

Considerato infine che la direttiva proposta individua chiaramente gli ambiti territoriali di applicazione del servizio di piena e delle attività di polizia e vigilanza idraulica prevedendo la possibilità di estensione di tali ambiti ad altre zone caratterizzate da significativi livelli di rischio idraulico, articola modalità e compiti connessi alla attività di vigilanza e definisce gli aspetti procedurali connessi alle diverse fasi del servizio di piena con riguardo anche agli altri Enti ed organismi coinvolti;

Dato atto:

- che secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 1995 n. 2541, il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Dott. Enrico Carboni ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto;

- che seco ndo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 1995 n. 2541, il Direttore Generale dell'Area Ambiente Dott. Roberto Raffaelli ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto;

Visto il parere espresso dalla Commissione Territorio e Ambiente in data 6 novembre 1997;

Su proposta dell' Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare la direttiva regionale sulla regolamentazione del servizio di piena e delle attività di polizia e vigilanza idraulica riportato nell'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

b) di pubblicare la direttiva nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.

 

 

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ALLEGATO A

 DIRETTIVA REGIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI PIENA E DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E POLIZIA IDRAULICA SULLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 ARTICOLO 1
Oggetto della direttiva e competenze

La Regione, in attuazione della legge 183/89, assume il servizio di piena e l'attività di vigilanza idraulica e di polizia idraulica come propria funzione essenziale per la salvaguardia della incolumità delle popolazioni, delle infrastrutture, degli insediamenti, e delle attività economiche.

La presente direttiva definisce le modalità di svolgimento del servizio di piena e delle attività di vigilanza e polizia idraulica, le attribuzioni di compiti alle strutture regionali ed ai relativi dirigenti, le moda lità di spesa.

Si definisce servizio di piena l'insieme di azioni così come indicate al successivo Capo II.

Si definisce attività di vigilanza l'insieme di azioni così come indicate al successivo Capo I.

Si definisce attività di polizia idraulica l'insieme delle azioni volte al rispetto delle norme di cui agli artt. 93 e successivi del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523.

Fino a nuova articolazione e definizione dei compiti delle strutture tecniche regionali preposte alla difesa del suolo, il servizio di piena e le attività di vigilanza e polizia idraulica vengono svolte dai Servizi provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali (definiti nel seguito Servizi regionali SPDS) nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nelle linee di navigazione int erna le attività di sorveglianza e polizia idraulica ed il servizio di piena saranno regolate dal Servizio regionale SPDS competente per territorio sentita l'Azienda Regionale per la navigazione interna.

Per lo svolgimento di attività connesse al servizio di piena e di vigilanza idraulica e per l'utilizzazione di reti di telemisura, la Regione può avvalersi della collaborazione di altri Enti, stipulando con essi apposite convenzioni e/o accordi di programma.

Sulla rete dei canali di bonifica e scolo la vigilanza ed il servizio di piena sono di esclusiva competenza dei Consorzi di Bonifica istituiti con la L.R. 42/84 e successive modifiche e integrazioni; i Consorzi regolano, comunque, la propria attività sulla base delle presenti norme. Laddove esistano punti di connessione tra la rete idrografica di diretta gestione regionale e quella di bonifica, le attività di regola zione e scarico delle acque di piena devono essere normate con appositi disciplinari a cura del Servizio regionale SPDS competente per territorio, sentita, laddove presente, l'Azienda Regionale per la navigazione interna.

In presenza di sbarramenti artificiali significativi, i cui invasi siano tali da poter influenzare il regime di piena e di magra del corso d'acqua a valle, a cura dei Servizi regionali SPDS competenti dovranno essere promosse iniziative per arrivare,il più rapidamente possibile alla stipula di convenzioni con i soggetti gestori, al fine di ottimizzare il funzionamento degli sbarramenti stessi rispetto alle possibilità di regolazione delle portate nel corso d'acqua di valle.

 

ARTICOLO 2
Ambito di applicazione

L'ambito territoriale di applicazio ne della presente direttiva è l'intero reticolo idrografico di competenza della Regione Emilia-Romagna.

Fino a nuova classificazione ai sensi della legge 183/89, i tratti dei corsi d'acqua appartenenti al suddetto reticolo idrografico sono suddivisi in due tipologie, sulla base della classificazione definita dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ed in relazione alle diverse possibilità di svolgimento del servizio di piena e delle attività di vigilanza idraulica:

a) tratti di corsi d'acqua con opere idrauliche di II categoria e linee di navigazione interna;

b) tratti di corsi d'acqua con opere idrauliche di III, IV, V categoria e non classificate.

Il servizio di piena e le attività di vigilanza idraulica si esplicano sui tratti indicati al precedente comma 2) lettera a). Per particolari situazioni locali, caratteriz- zate da significativi livelli di rischio idraulico, il servizio di vigilanza idraulica e/o di piena può essere esteso anche a tratti compresi tra quelli indicati alla lettera b). L'elenco dei tratti di corsi d'acqua di III, IV, V categoria e non classificati da assoggettare a servizio di vigilanza e/o di piena viene approvato con atto della Giunta Regionale, su proposta del Direttore Generale competente.

Nell'intero reticolo idrografico, a cura dei Servizi regionali SPDS competenti territorialmente, viene, comunque, effettuata l'attività di polizia idraulica, sulla base delle norme contenute nel citato R.D. 523/1904 e delle direttive emanate in proposito dalla Regione.

Nei tratti non ricompresi in quelli definiti al precedente comma 3,l'attività preventiva di polizia idraulica deve essere commisurata al grado di significatività del corso d'acqua.

 

CAPO I

VIGILANZA DEI CORSI D'ACQUA E DELLE

LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA

 

ARTICOLO 3
Tronchi di vigilanza

Agli effetti dello svolgimento del servizio di piena e delle attività di vigilanza idraulica i tratti dei corsi d'acqua classificati di II categoria e le linee di navigazione interna, eventualmente integrati con tratti di III, IV, V categoria e non classificati come indicato all'art. 2, terzo comma, vengono divisi in tronchi di vigilanza.

Ai tronchi di vigilanza e agli i mpianti di regolazione e di misurazione delle acque (chiuse, chiaviche, regolatori di piena, stazioni di misura, ecc.) eventualmente presenti sono preposti collaboratori regionali con compiti di vigilanza.

In caso di assenza o impedimento del collaboratore regionale preposto, deve essere previsto, di norma, un sostituto per tutto il periodo di assenza od impedimento.

La divisione in tronchi di vigilanza e l'individuazione delle relative strutture logistiche per ogni corso d'acqua, ivi comprese le sedi esterne fatta con atto del Direttore Generale, che stabilisce gli estremi e la lunghezza di ciascun tronco su proposta del Servizio regionale SPDS competente per territorio. Detta proposta dovrà contenere una valutazione sulla funzionalità ottimale con riguardo ai mezzi strumentali ed al personale sia sotto l'aspetto quantitativo che di profilo professionale.

La definizione della suddivisione in tronchi è fatta, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

I singoli tronchi di vigilanza costituiscono la "zona" di cui all'art. 5 della L.R. 7/89

 

ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e compiti del personale addetto

Il collaboratore regionale preposto deve percorrere l'intero tronco di vigilanza affidatogli con la periodicità e nei casi disposti dalle modalità organizzative interne adottate dal Servizio SPDS, od indicate da parte del dirigente responsabile, ed in ogni caso s empre dopo una piena che abbia superato nel tratto di competenza il segnale di guardia.

Quando presta servizio, il collaboratore regionale con compiti di vigilanza idraulica deve avere con sé i documenti ed i mezzi di riconoscimento forniti dalla amministrazione regionale.

In ogni visita ordinaria e straordinaria il collaboratore con compiti di vigilanza idraulica deve adempiere alle seguenti attività:

a - esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua, delle opere arginali, delle zone di rispetto, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti;

b - rilevare qualunque fatto, disordine, abuso, inconveniente o guasto accertandone la natura e l'entità;

c - documentare ciò che si è rilevato durante la visita, con particolare riferimento a danni e situazione di potenziale pericolo;

d - accertare e contestare le contravvenzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche, nonché quelle relative a condizioni imposte da autorizzazioni o concessioni amministrative, redigendo apposito verbale;

e - in caso di situazioni pericolose per la pubblica incolumità, adottare i provvedimenti che ritiene indispensabili per ragioni di assoluta urgenza, previo assenso del dirigente responsabile.

Del risultato della visita ordinaria o straordinaria, il collaboratore regionale deve fare rapporto al dirigente responsabile.

Durante il servizio di piena, il collaboratore regionale con compiti di vigilanza idraulica adempie alle incombenze necessarie secondo le indicaz ioni ricevute, con particolare riguardo al coordinamento locale delle attività di sorveglianza delle arginature ed al rilevamento dei dati idrometrici e dei franchi arginali, rispondendo del suo operato alla struttura tecnico operativa prevista all'art.10.

Il collaboratore regionale con compiti di vigilanza idraulica deve recarsi sul posto ogni qualvolta riceva notizia di guasti o di fatti dannosi per la sicurezza delle opere idrauliche, per l'esercizio della navigazione o per il buon regime dei corsi d'acqua ai quali è preposto.

Egli provvede, inoltre, alla verifica del buon funzionamento dei manufatti di manovra e degli impianti di regolazione e misurazione delle acque di sua competenza, segnala la necessità di pulizia e manutenzione corrente, ed esegue altresì le operazioni previste in caso di necessità, secondo le disposizioni del dirigente responsabile.

Il personale addetto ad attività di vigilanza collabora anche alla effettuazione dei rilievi ed accertamenti occorrenti alla progettazione dei lavori ed alla sorveglianza sulla esecuzione degli stessi.

 

ARTICOLO 5
Magazzini

Gli arredi, i beni strumentali, gli attrezzi e i materiali di consumo necessari per la vigilanza ed il servizio di piena sono custoditi in appositi magazzini. Gli arredi e i beni strumentali sono inventariati a cura del Servizio Patrimonio e Provveditorato; gli attrezzi ed i materiali di consumo sono registrati in appositi elenchi a cura del Servizio regionale SPDS.

La conduzione del magazzino è affidata con verbale di c onsegna al collaboratore regionale con compiti di vigilanza idraulica. La consistenza ed il movimento dei beni e dei materiali custoditi nei magazzini devono risultare da scritture tenute dai collaboratori stessi, secondo le disposizioni della gestione inventariale.

Il locale destinato a magazzino è situato, di norma, in edifici a disposizione della Amministrazione regionale. Per ragioni di maggiore funzionalità ed efficienza, i Servizi regionali SPDS possono affidare il deposito e la custodia dei materiali necessari per la vigilanza ed il servizio di piena a Comuni od altri enti, stipulando apposite convenzioni.

 

CAPO II

SERVIZIO DI PIENA

ARTICOLO 6
Definizioni

Si definisce evento di piena su un corso d'acqua il periodo temporale che va dal superamento di prefissati valori di attenzione da parte di definiti parametri al ritorno di questi al di sotto della soglia di attenzione.

Si definisce servizio di piena sui corsi d'acqua quell'insieme di attività preliminari, di controllo attivo, di emergenza e controllo successivo dell'evento di piena, messe in atto dai Servizi regionali SPDS con la collaborazione degli altri soggetti interessati secondo le rispettive competenze in materia.

Si definisce piano del servizio di piena l'insieme delle modalità organizzative ed esecutive del servizio di piena riferito ad un tratto di corso d'acqua, ad un bacino idrografico od a gruppi di bacini idrografici.

Sono attività preliminari tutte quelle adottate dai Servizi regionali SPDS in relazione a situazioni previsionali che indichino la possibilità di manifestarsi dell'evento di piena. L'insieme delle attività preliminari configura la fase di attenzione.

Sono attività di controllo attivo e di intervento preventivo tutte quelle adottate al verificarsi dell'evento di piena. Tali attività si attuano nelle fasi di preallarme e/o di allarme.

Sono attività di emergenza tutte quelle utili e possibili adottate in presenza di reale e imminente pericolo per la pubblica incolumità, sia allorquando è alta la probabilità di fuoriuscita delle acque dalle arginature, sia qualora si verifichi tale evento. Tali casi configurano situazioni di crisi e di emergenza.

Sono attività di controllo successivo tutte quelle adottate dopo la conclusione dell'evento di piena.

 

ARTICOLO 7
Piano
del servizio di piena

Nei tratti dei corsi d'acqua individuati all'art.2, a cura dei Servizi regionali SPDS competenti deve essere predisposto un piano del servizio di piena, riportante le modalità di espletamento del servizio con riferimento a quanto precisato nella presente direttiva e ad eventuali indirizzi emanati dalla Direzione Generale competente. Fanno parte integrante dei piani del servizio di piena i disciplinari e le eventuali convenzioni con Consorzi di Bonifica e soggetti gestori di invasi indicate all'art.1, commi 5 e 6.

I piani del servizio di piena ed i loro aggiornamenti sono approvati con atto del Direttore Generale.

I Servizi regionali SPDS provvedono ad individuare su cartografia C.T.R. e/o I.GM. alla scala 1:25.000 o 1:50.000 il territorio dove viene svolto il servizio di piena. Copia di tale cartografia e dei relativi piani è trasmessa alle Prefetture, al Servizio regionale di Protezione Civile, al Servizio Idrografico nazionale, ai Comuni ed alle Province interessate.

I Servizi regionali SPDS stabiliscono i valori di attenzione, rappresentati da livelli idrometrici o da intensità di pioggia, ed i valori di preallarme, di norma rappresentati dai livelli idrometrici corrispondenti al raggiungimento delle golene nei corsi d'acqua arginati.

I Servizi regionali SPDS conservano elenchi aggiornati delle persone adatte ad essere assunte occasionalmente in servizio di piena, delle imprese e delle ditte artigiane in grado di fornire operai, materiali, mezzi d'opera e di trasporto, delle associazioni di v olontariato che possono offrire collaborazioni allo svolgimento del servizio stesso.

 

ARTICOLO 8
Soggetti interessati

Le strutture regionali competenti per le attività proprie connesse al servizio di piena sono individuate nei Servizi provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali, in collaborazione con il Servizio Difesa del Suolo, il Servizio di Protezione Civile, il Servizio Meteorologico Regionale - A.R.P.A. e l' A.R.N.I.

Sono soggetti esterni interessati, secondo le rispettive competenze, alle attività di protezione civile connesse con l'evento di piena le Prefetture, le Provincie, i Comuni, il Servizio Idrografico e Mareografico nazionale e gli altri enti convenzionati con la Regione.

Le assoc iazioni di volontariato con finalità di protezione civile collaborano alle attività relative al servizio di piena sulla base di opportuni accordi con i soggetti pubblici di cui ai commi precedenti.

 

ARTICOLO 9
Compiti

Spetta esclusivamente ai Servizi regionali SPDS la gestione complessiva dell'evento di piena ed ogni decisione in merito ai provvedimenti da adottare.

La competenza dei Servizi regionali SPDS si esplica in maniera diretta ed esclusiva nell'alveo del corso d'acqua, nella zona compresa tra le arginature, nelle aree di rispetto delle stesse e nell'area necessaria per intervenire su eventuali sifonamenti e falle arginali.

Gli interventi al di fuori di tali ambiti sono di competenza delle strutture di protezione civile così come definite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile, e dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45; per consentire l'assunzione di decisioni connesse a tali interventi, i Servizi regionali SPDS forniscono ogni notizia utile sull'evoluzione dell'evento piena.

I rapporti con le Prefetture sono tenuti dai Servizi regionali SPDS e dal Servizio regionale di Protezione Civile secondo gli ambiti di intervento sopra definiti.

Il Servizio regionale di Protezione Civile, durante le attività di servizio di piena, provvede alle iniziative proprie mantenendo informati i Servizi SPDS.

Il Servizio Meteorologico Regionale - A.R.P.A. provvede a fornire quotidianamente le previsioni ed osservazioni mete o e, durante le attività di servizio di piena, garantisce, a mezzo di opportune intese, i necessari supporti integrativi.

I Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua, in base alle competenze loro assegnate dalla legge 225/1992, avuta notizia dalle Prefetture delle fasi di preallarme e di allarme, o di situazioni di crisi, interessanti i corsi d'acqua sul loro territorio, provvedono ad assumere le iniziative previste nei piani di protezione civile predisposti.

Qualora, durante un evento di piena, si renda necessaria una integrazione ai mezzi e personale esterni autonomamente reperiti dal SPDS, i Comuni, su richiesta del Servizio regionale SPDS, provvedono a reperire e fornire proprio personale e mezzi necessari alla vigilanza e alle altre operazioni da svolgere lungo il tratto di corso d'acqua interessato dalla piena all'interno del rispettivo territorio comunale, ricorrendo anche alle associazioni di v olontariato; gli eventuali oneri relativi sono a carico delle amministrazioni comunali.

Il personale messo a disposizione è coordinato dal referente tecnico del Servizio regionale SPDS presente sul posto.

Per l'attivazione delle iniziative di cui sopra, i Comuni provvedono a fornire al Servizio regionale SPDS il nominativo dei funzionari in reperibilità abilitati ad assumere i conseguenti impegni.

In relazione a quanto sopra e per contemperare l'autonomia operativa dei Comuni con l'esigenza di ottimizzare le procedure sopraindicate, dovranno essere definiti idonei accordi formali tra il Servizio regionale SPDS e le singole Amministrazioni Comunali

Il Servizio regionale SPDS, nel corso della piena, può chiedere al Prefetto o al Sindaco di requisire a chiunque i materiali, i mezzi d'opera e di trasporto, le aree e i fabbricati che siano ritenuti necessari. All'atto della consegna, il referente tecnico incaricato della gestione sul luogo dell'evento di piena tiene nota e redige successivamente il verbale di consistenza dei beni ricevuti. Gli oneri conseguenti verranno liquidati con i fondi della perizia di piena.

Il personale di vigilanza del Servizio regionale SPDS controlla l'attuazione delle disposizioni contenute nei disciplinari e convenzioni per la regolazione delle chiaviche e altri impianti negli eventi di piena. In caso di inadempienza dei soggetti cui fa carico, e solo in caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, il personale di vigilanza ha il potere di intervenire direttamente nella manovra di detti impianti, provvedendo altrimenti ad informare il responsabile del servizio di piena.

 

ARTICOLO 10
Organizzazione
del servizio di piena

Presso ogni Servizio regionale SPDS interessato è costituita una centrale operativa per il servizio di piena, dotata dei necessari collegamenti telefonici e radiofonici con il personale dislocato sul territorio, con le sedi esterne dove presenti e con le strutture di protezione civile, nonché dei terminali necessari per il ricevimento dei dati registrati dalle reti di telerilevamento dei parametri idrometeorologici per i bacini di competenza.

Nell'ambito di ogni Servizio regionale SPDS il piano del servizio di piena individua la struttura tecnico - operativa necessaria a fronteggiare gli eventi di piena nel territorio di competenza. La struttura deve essere definita sulla base del carico di lavoro/uomo sperimentalmente riscontrato nei passa ti eventi di piena, in relazione anche alla lunghezza dei corsi d'acqua arginati, alla presenza di manufatti di manovra, ai prevedibili livelli di pericolo per la pubblica incolumità.

La struttura, di norma, deve prevedere per ogni Servizio:

- un responsabile del servizio di piena, individuato nella figura del Responsabile del Servizio od in altro dirigente da questi delegato;

- un sostituto del responsabile;

- i collaboratori addetti alla centrale operativa;

- un referente tecnico per ogni corso d'acqua o porzione significativa, in grado di gestire a livello locale l'evento di piena; il referente tecnico è affiancato dai collaboratori con compiti di vigilanza idraulica e con compiti tecnici sui tronchi di competenza.

 

L'organigramma nominativo, tenuto dal responsabile del servizio di piena e a disposizione anche del personale in reperibilità di cui al successivo punto 5) deve essere mantenuto aggiornato in relazione al personale presente.

La struttura tecnico - operativa si costituisce nel contesto delle attività preliminari e cessa dalle sue funzioni all'esaurirsi dell'evento di piena.

Al fine di garantire un livello minimo sufficiente di capacità operative a fronte di imprevedibili situazioni meteorologiche sfavorevoli, ogni Servizio regionale SPDS deve assicurare per tutto l'arco dell'anno una reperibilità ordinaria a turno di un dirigente o, in caso di assenza, di un funzionario in grado di assumere temporaneamente le funzioni di responsabile del servizio di piena, e di almeno due collaboratori. Tale personale deve essere do tato di mezzi e strumenti atti a garantire una sollecita operatività. Nell'eventualità di situazioni che si evolvano in maniera negativa, tale da richiedere l'avvio di attività di controllo, il dirigente di turno può in ogni caso richiamare in servizio tutto il personale appartenente al Servizio al momento reperito.

Durante l'evento di piena viene disposta l'attivazione delle strutture addette al rilevamento delle portate per la valutazione dei colmi di piena in sezioni significative dei corsi d'acqua.

 

ARTICOLO 11
Attività del servizio di piena

FASE DI ATTENZIONE: attività preliminari

A fronte di previsioni meteorologiche tali da far ritenere probabile il manifestarsi di eventi di pie na, il Responsabile del Servizio regionale SPDS provvede, in quanto necessario, a:

- mettere in reperibilità, con ordine di servizio, il personale ritenuto necessario;

- disporre il controllo, anche saltuario, della centrale di telerilevamento dei dati idrometeorologici e l'eventuale osservazione idrometrica per la valutazione della situazione;

- attivare, anche parzialmente, la struttura tecnico - operativa per il servizio di piena;

- dare attuazione a quanto previsto dal piano del servizio piena;

- informare la Direzione Generale competente dell'avvenuto avvio delle attività connesse alla fase di attenzione.

La fase di attenzione non richiede, di norma, da parte del Servizio regionale SPDS alcuna iniziativa di informazione alle strutture di protezione civile.

Il responsabile del servizio di piena valuta l'evoluzione dei parametri idrometereologici di riferimento; in caso di superamento dei valori di attenzione, ordina di passare alle attività di controllo attivo, che si sviluppano nelle due fasi di preallarme e di allarme. Tuttavia, quando è prevedibile un rapido rientro dei parametri di riferimento nella norma, il responsabile del servizio di piena può stabilire di non dare avvio alle attività di controllo attivo.

FASE DI PREALLARME

La fase di preallarme deve essere comunicata alle Prefetture interessate, per consentire l'adozione delle iniziative previste nei piani di protezione civile, nonché alla Direzione Generale competente e al Servizio regionale di Protezione Civile.

Dall'avvio di tale fase deve essere effettuato il presidio continuo turnato della centrale operativa del servizio di piena. Il presidio continuo termina, di norma, con la dichiarazione di cessato preallarme.

Il responsabile del servizio di piena:

- richiama in servizio il personale in reperibilità ritenuto necessario

- segue l'evoluzione dell'evento di piena;

- coordina le attività della struttura tecnico operativa e del personale a disposizione, in relazione all'evoluzione prevedibile dell'evento stesso;

- dispone gli interventi necessari a consentire l'attività di contro llo ed eventualmente di prevenzione, anche tramite imprese o persone appositamente reperite;

- assume le decisioni necessarie per fare fronte a situazioni impreviste;

- dà risposta alle richieste di informazioni sulla situazione provenienti dagli Enti interessati;

- provvede, sino alla fine della piena, a che, su un apposito registro, siano annotate cronologicamente le notizie e le decisioni significative in merito all'evento.

I referenti tecnici del Servizio regionale SPDS che operano sul territorio coordinano le attività di controllo delle condizioni dei corsi d'acqua e delle arginature svolte dal personale, anche volontario, messo a disposizione dai Comuni.

FASE DI ALLARME

Qualora le condizioni meteorologiche, il livello e il gradiente idrometrico, in relazione alle caratteristiche e alle condizioni delle opere idrauliche facciano ritenere il costituirsi di un potenziale pericolo e non sia prevedibile a breve una inversione di tendenza, il responsabile del servizio di piena decide il passaggio alla fase di allarme.

Anche dell'avvio di tale fase viene data comunicazione alle Prefetture interessate, per le iniziative previste nei piani di protezione civile, nonché alla Direzione Generale competente e al Servizio regionale di Protezione Civile.

Durante tale fase si continuano e intensificano le azioni intraprese nella fase di preallarme e si attuano, all'occorrenza, tutti gli interventi che si ritengono utili e possibili per il contenimento dell'acqua entro le arginature. Se ritenuto necessario, viene richiesta ai Comuni una integrazione delle unità di personale e di mezzi per il servizio di controllo e di intervento lungo il corso d'acqua.

Il responsabile del servizio di piena può richiedere a imprese dotate dei mezzi e del personale necessario di effettuare interventi immediati, a scopo preventivo o al manifestarsi di condizioni di emergenza.

Per fronteggiare particolari situazioni il Direttore Generale può disporre la reperibilità di personale tecnico e di mezzi appartenenti ad altre strutture dell'Area.

SITUAZIONE DI CRISI

Qualora i livelli idrometrici, superato il "franco idraulico", non manifestino una significativa riduzione del gradiente, ovvero la presenza di fenomeni legati alle condizioni delle opere idrauliche, quali frane arginali, s ifonamenti, fontanazzi e altri danni, facciano temere una esondazione, si configura una situazione di crisi che può degenerare in emergenza.

Del fenomeno in atto e dell'eventuale evento calamitoso viene immediatamente informata la Prefettura interessata, la quale procede alle azioni di propria competenza previste dal Piano di protezione civile nella situazione di emergenza.

Analoghe informazioni vengono inviate al Servizio regionale di Protezione Civile ed alla Direzione Generale competente.

CESSAZIONE DELLE FASI

Il Servizio regionale SPDS dà comunicazione alla Direzione Generale competente, al Servizio regionale di Protezione Civile ed alle Prefetture interessate della cessazione delle fasi in essere.

Alla cessazione della fase di preal larme il Responsabile del Servizio regionale SPDS dispone l'inizio delle attività di controllo successivo, che devono portare alla valutazione degli effetti dell'evento di piena sulle aste dei corsi d'acqua interessati, nonché degli eventuali interventi urgenti necessari. In caso di piena significativa deve tempestivamente provvedersi alla picchettazione del profilo dei colmi di piena. Il Responsabile del Servizio trasmette quanto prima dalla cessazione dello stato di preallarme una relazione sull'evento di piena alla Direzione Generale competente.

Tale relazione deve contenere fra l'altro indicazioni sull'evento meteorologico, sulla pluviometria ed idrometria con collocazione dell'evento nella serie storica disponibile. Devono altresì essere indicati: l'evoluzione del fenomeno, i franchi arginali, le manovre sui manufatti idraulici, le situazioni di crisi, gli interventi attuati, le attività in rapporto con le altre strutture r egionali e le altre amministrazioni, l'analisi critica della risposta all'evento sia in termini di sistema fisico che di gestione dello stesso.

Nel caso che nell'ambito del territorio di competenza dei servizi regionali SPDS, i comprensori di bonifica siano stati interessati da situazioni di piena, analoga relazione dovrà essere richiesta ai Consorzi a cura del responsabile del SPDS.

 

ARTICOLO 12
Dotazione
di finanziamenti

Per lo svolgimento del servizio di piena viene garantita una dotazione di fondi sull'apposito capitolo del bilancio regionale, con programmazione biennale ed autorizzazione ad assumere impegni di spesa pluriennali ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della L.R . 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche.

I Servizi regionali SPDS interessati predispongono e trasmettono alla Direzione Generale competente entro il mese di ottobre di ciascun anno una stima degli oneri ricorrenti e prevedibili per il servizio di piena relativo all'anno seguente; sulla base di tali stime la Giunta regionale procede alla ripartizione ed assegnazione a ciascun Servizio di una quota dei fondi di cui al comma precedente, da gestire attraverso funzionari delegati individuati nelle figure dei Responsabili dei Servizi, secondo le procedure vigenti.

Una parte della disponibilità annua sul capitolo di bilancio citato può venir mantenuta quale riserva per fare fronte agli eventi imprevedibili che possono manifestarsi nel corso dell'anno e viene assegnata, all'occorrenza, con disposizione dell'Assessore competente, alla struttura che ne fa motivata richiesta, quando si verifichi no situazioni di piena od altre condizioni che diano luogo ad interventi di emergenza in numero e/o entità tali da superare il finanziamento in precedenza attribuito.

Le somme assegnate ai Servizi regionali SPDS possono coprire le spese per:

a) prestazioni occasionali di manodopera effettuate nel corso degli eventi di piena e relativi rimborsi spese;

b) esecuzione di lavori urgenti, riparazioni, manutenzione impianti, nolo di mezzi d'opera e forniture di materiali ed equipaggiamenti occorrenti per lo svolgimento del servizio di piena, compresi gli interventi urgenti ed occasionali di riparazione e manutenzione delle reti di telerilevamento dei valori idrometereologici funzionali al servizio di piena, finalizzati a garantirne l'efficienza; le riparazioni urgenti possono riguardare anche strumenti di rilevamento non di proprietà regionale, ma utilizzati dalla Regione attraverso specifiche convenzioni con gli enti gestori, qualora il loro funzionamento sia indispensabile alla effettuazione del servizio di piena;

c) effettuazione di interventi di sfalcio e taglio di vegetazione arbustiva nei corpi arginali per consentire le operazioni di vigilanza e controllo; tali interventi, qualora risulti più conveniente, sia sotto l'aspetto economico, sia per garantire la regolarità e periodicità dei lavori, possono essere affidati tramite convenzioni a Consorzi di bonifica ed enti locali che operino nel territorio interessato e che siano dotati di personale e mezzi propri adeguati;

d) pagamento dei rimborsi forfettari alle imprese chiamate alla reperibilità ed alla disponibilità ad effettuare interventi immediati durante eventi di piena e situazioni di emergenza;

e) IVA relativa alle voci precedenti, ove dovuta.

 

ARTICOLO 13
Riferimenti e deroghe alla normativa ordinaria

Al personale in reperibilità si applicano le norme previste dai vigenti contratti di lavoro ed accordi sindacali. In tal senso, il Responsabile del Servizio dovrà individuare il personale per il quale si rende necessaria l'utilizzazione della reperibilità.

La messa in reperibilità del personale per le attività preliminari del servizio di piena può essere effettuata, in casi eccezionali, anche senza preavviso, quando le previsioni meteorologiche, a parere del Responsabile del Servizio, lo impongano.

Durante la fase di preallarme, allarme e crisi, le procedure formali relative all'autorizzazione delle missioni ed al controllo dell'orario di lavoro, relativamente al personale impegnato nel servizio di piena, possono essere esplicitate a sanatoria da parte del Responsabile del Servizio regionale SPDS.

L'attivazione del servizio di piena configura di per sé le circostanze di somma urgenza (comma 5 dell'art. 41 della legge 23 maggio 1924, n. 827, e art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350) e legittima di conseguenza il ricorso alla trattativa privata. In tale situazione, il Responsabile del Servizio regionale SPDS è autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa, ad aggiudicare lavori di pronto intervento, servizi e forniture a trattativa privata, nei limiti delle disponibilità assegnate per lo svolgimento del servizio medesimo.