Delibera di Giunta - N.ro 1997/2096 - protocollato il
18/11/1997
DIRETTIVA REGIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI PIENA E DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA E VIGILANZA IDRAULICA.
LA
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
-
che l'art. 10, comma 1, lettera f), della legge 183/89 in materia di Difesa del
Suolo assegna alle Regioni il compito di provvedere, nei bacini di rilievo
regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria
competenza, alla organizzazione e al funzionamento del
servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a
quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
-
che l'attività di polizia idraulica viene intesa come
specifica attività di verifica del rispetto delle norme ex art. 93 e segg. del
T.U del 1904;
-
che il servizio di piena viene inteso come un insieme
di azioni coordinate che configurano la risposta della struttura competente ad
un evento particolare quale la piena di un corso d'acqua;
-
che l'attività di vigilanza viene intesa come
l'insieme di azioni coordinate e regolamentate, prevalentemente di routine,
volte al buon mantenimento delle opere idrauliche, con riguardo particolare a
quelle di II categoria;
-
che le funzioni relative al servizio di piena e
all'attività di vigilanza riguardano, per la Regione Emilia Romagna, i tratti
dei corsi d'acqua classificati come "opere idraulich e di II^
categoria" ai sensi del T.U. 523/1904, appartenenti al bacino
interregionale del fiume Reno ed ai bacini Regionali Romagnoli e del Po di
Volano;
-
che le funzioni relative alla attività di polizia
idraulica riguardano tutto il reticolo idraulico di competenza regionale;
Premesso
inoltre:
-
che il servizio di piena è finalizzato alla sicurezza delle popolazioni in
occasione di eventi di piena, e che le attività di
polizia e vigilanza idraulica hanno lo scopo di garantire la salvaguardia del
territorio;
-
che tali funzioni sono svolte dai Servizi provinciali
Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali, secondo le rispettive competenze
territoriali;
Considerato:
-
che le funzioni relative al servizio di piena ed alle
attività di polizia e vigilanza idraulica devono essere affrontate con un
quadro di direttive, indirizzate alle strutture regionali competenti, in linea
con le aspettative di sicurezza delle popolazioni, con le mutate condizioni del
territorio e con l'odierna disponibilità di mezzi tecnici, individuando compiti
e poteri dei funzionari preposti e fissando corrette forme di rapporto con
altri Enti ed organismi coinvolti;
-
che tali direttive devono fissare criteri e principi di carattere generale
rimandando alle strutture regionali competenti l'organizzazione interna, per
adeguarla allo svolgimento ottimale dei compiti loro
affidati, anche in relazione alle peculiarità dei diversi corsi d'acqua;
Considerato
infine che la direttiva proposta individua chiaramente gli ambiti territoriali di applicazione del servizio di piena e delle attività di
polizia e vigilanza idraulica prevedendo la possibilità di estensione di tali
ambiti ad altre zone caratterizzate da significativi livelli di rischio
idraulico, articola modalità e compiti connessi alla attività di vigilanza e
definisce gli aspetti procedurali connessi alle diverse fasi del servizio di
piena con riguardo anche agli altri Enti ed organismi coinvolti;
Dato
atto:
-
che secondo quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta Regionale 4 luglio 1995 n. 2541, il Responsabile del Servizio Difesa del
Suolo, Dott. Enrico Carboni ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto;
-
che seco ndo quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta Regionale 4 luglio 1995 n. 2541, il Direttore Generale dell'Area
Ambiente Dott. Roberto Raffaelli ha espresso parere favorevole in merito alla
legittimità dell'atto;
Visto il parere espresso dalla Commissione
Territorio e Ambiente in data 6 novembre 1997;
Su proposta dell'
Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
A
voti unanimi e palesi
D
E L I B E R A
a)
di approvare la direttiva regionale sulla regolamentazione
del servizio di piena e delle attività di polizia e vigilanza idraulica
riportato nell'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
b) di pubblicare la direttiva nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna.
-
- -
ALLEGATO
A
DIRETTIVA
REGIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI
PIENA E DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E POLIZIA IDRAULICA SULLE OPERE IDRAULICHE
DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ARTICOLO 1
Oggetto della direttiva e competenze
La
Regione, in attuazione della legge 183/89, assume il servizio di piena e
l'attività di vigilanza idraulica e di polizia idraulica come propria funzione
essenziale per la salvaguardia della incolumità delle
popolazioni, delle infrastrutture, degli insediamenti, e delle attività
economiche.
La
presente direttiva definisce le modalità di
svolgimento del servizio di piena e delle attività di vigilanza e polizia
idraulica, le attribuzioni di compiti alle strutture regionali ed ai relativi
dirigenti, le moda lità di spesa.
Si
definisce servizio di piena l'insieme di azioni così
come indicate al successivo Capo II.
Si
definisce attività di vigilanza l'insieme di azioni
così come indicate al successivo Capo I.
Si
definisce attività di polizia idraulica l'insieme delle azioni volte al
rispetto delle norme di cui agli artt. 93 e successivi
del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523.
Fino
a nuova articolazione e definizione dei compiti delle strutture tecniche
regionali preposte alla difesa del suolo, il servizio di piena e le attività di
vigilanza e polizia idraulica vengono svolte dai
Servizi provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali (definiti nel
seguito Servizi regionali SPDS) nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nelle linee di navigazione int erna le attività di sorveglianza e polizia
idraulica ed il servizio di piena saranno regolate dal
Servizio regionale SPDS competente per territorio sentita l'Azienda Regionale
per la navigazione interna.
Per
lo svolgimento di attività connesse al servizio di
piena e di vigilanza idraulica e per l'utilizzazione di reti di telemisura, la
Regione può avvalersi della collaborazione di altri Enti, stipulando con essi
apposite convenzioni e/o accordi di programma.
Sulla
rete dei canali di bonifica e scolo la vigilanza ed il servizio di piena sono di esclusiva competenza dei Consorzi di Bonifica
istituiti con la L.R. 42/84 e successive modifiche e integrazioni; i Consorzi
regolano, comunque, la propria attività sulla base delle presenti norme.
Laddove esistano punti di connessione tra la rete idrografica di diretta
gestione regionale e quella di bonifica, le attività di regola zione e scarico
delle acque di piena devono essere normate con appositi
disciplinari a cura del Servizio regionale SPDS competente per territorio,
sentita, laddove presente, l'Azienda Regionale per la navigazione interna.
In presenza di sbarramenti
artificiali significativi, i cui invasi siano tali da poter influenzare il
regime di piena e di magra del corso d'acqua a valle, a cura dei Servizi
regionali SPDS competenti dovranno essere promosse iniziative per arrivare,il
più rapidamente possibile alla stipula di convenzioni con i soggetti gestori,
al fine di ottimizzare il funzionamento degli sbarramenti stessi rispetto alle
possibilità di regolazione delle portate nel corso d'acqua di valle.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
L'ambito
territoriale di applicazio ne della presente direttiva
è l'intero reticolo idrografico di competenza della Regione Emilia-Romagna.
Fino
a nuova classificazione ai sensi della legge 183/89, i tratti dei corsi d'acqua
appartenenti al suddetto reticolo idrografico sono suddivisi in due tipologie,
sulla base della classificazione definita dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ed in relazione alle diverse possibilità di svolgimento del
servizio di piena e delle attività di vigilanza idraulica:
a) tratti di corsi
d'acqua con opere idrauliche di II categoria e linee di navigazione interna;
b) tratti di corsi d'acqua con opere
idrauliche di III, IV, V categoria e non classificate.
Il
servizio di piena e le attività di vigilanza idraulica si esplicano
sui tratti indicati al precedente comma 2) lettera a). Per particolari
situazioni locali, caratteriz- zate da significativi
livelli di rischio idraulico, il servizio di vigilanza idraulica e/o di piena
può essere esteso anche a tratti compresi tra quelli indicati alla lettera b).
L'elenco dei tratti di corsi d'acqua di III, IV, V categoria e non classificati
da assoggettare a servizio di vigilanza e/o di piena viene
approvato con atto della Giunta Regionale, su proposta del Direttore Generale
competente.
Nell'intero
reticolo idrografico, a cura dei Servizi regionali SPDS competenti
territorialmente, viene, comunque, effettuata
l'attività di polizia idraulica, sulla base delle norme contenute nel citato
R.D. 523/1904 e delle direttive emanate in proposito dalla Regione.
Nei
tratti non ricompresi in quelli definiti al precedente comma 3,l'attività preventiva di polizia idraulica deve essere
commisurata al grado di significatività del corso d'acqua.
CAPO I
VIGILANZA
DEI CORSI D'ACQUA E DELLE
LINEE
DI NAVIGAZIONE INTERNA
ARTICOLO 3
Tronchi di vigilanza
Agli
effetti dello svolgimento del servizio di piena e delle attività di vigilanza
idraulica i tratti dei corsi d'acqua classificati di II categoria e le linee di
navigazione interna, eventualmente integrati con tratti di III, IV, V categoria
e non classificati come indicato all'art. 2, terzo comma, vengono
divisi in tronchi di vigilanza.
Ai
tronchi di vigilanza e agli i mpianti di regolazione e
di misurazione delle acque (chiuse, chiaviche, regolatori di piena, stazioni di
misura, ecc.) eventualmente presenti sono preposti collaboratori regionali con
compiti di vigilanza.
In
caso di assenza o impedimento del collaboratore
regionale preposto, deve essere previsto, di norma, un sostituto per tutto il
periodo di assenza od impedimento.
La
divisione in tronchi di vigilanza e l'individuazione delle relative strutture
logistiche per ogni corso d'acqua, ivi comprese le sedi esterne fatta con atto
del Direttore Generale, che stabilisce gli estremi e la lunghezza di ciascun
tronco su proposta del Servizio regionale SPDS
competente per territorio. Detta proposta dovrà contenere una valutazione sulla
funzionalità ottimale con riguardo ai mezzi
strumentali ed al personale sia sotto l'aspetto quantitativo che di profilo
professionale.
La
definizione della suddivisione in tronchi è fatta, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
I
singoli tronchi di vigilanza costituiscono la "zona" di cui all'art.
5 della L.R. 7/89
ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e
compiti del personale addetto
Il
collaboratore regionale preposto deve percorrere l'intero tronco di vigilanza
affidatogli con la periodicità e nei casi disposti dalle modalità
organizzative interne adottate dal Servizio SPDS, od indicate da parte del
dirigente responsabile, ed in ogni caso s empre dopo una piena che abbia
superato nel tratto di competenza il segnale di guardia.
Quando
presta servizio, il collaboratore regionale con compiti di vigilanza idraulica
deve avere con sé i documenti ed i mezzi di riconoscimento forniti dalla amministrazione regionale.
In
ogni visita ordinaria e straordinaria il collaboratore con compiti di vigilanza
idraulica deve adempiere alle seguenti attività:
a
- esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua, delle
opere arginali, delle zone di rispetto, dei sostegni, delle chiaviche e degli
altri manufatti;
b
- rilevare qualunque fatto, disordine, abuso, inconveniente o guasto
accertandone la natura e l'entità;
c
- documentare ciò che si è rilevato durante la visita, con particolare
riferimento a danni e situazione di potenziale pericolo;
d
- accertare e contestare le contravvenzioni in materia di difesa del suolo e
risorse idriche, nonché quelle relative a condizioni imposte da autorizzazioni
o concessioni amministrative, redigendo apposito verbale;
e
- in caso di situazioni pericolose per la pubblica incolumità, adottare i
provvedimenti che ritiene indispensabili per ragioni di assoluta urgenza,
previo assenso del dirigente responsabile.
Del
risultato della visita ordinaria o straordinaria, il collaboratore regionale
deve fare rapporto al dirigente responsabile.
Durante
il servizio di piena, il collaboratore regionale con compiti di vigilanza
idraulica adempie alle incombenze necessarie secondo
le indicaz ioni ricevute, con particolare riguardo al coordinamento locale
delle attività di sorveglianza delle arginature ed al rilevamento dei dati
idrometrici e dei franchi arginali, rispondendo del suo operato alla struttura
tecnico operativa prevista all'art.10.
Il
collaboratore regionale con compiti di vigilanza idraulica deve recarsi sul
posto ogni qualvolta riceva notizia di guasti o di
fatti dannosi per la sicurezza delle opere idrauliche, per l'esercizio della
navigazione o per il buon regime dei corsi d'acqua ai quali è preposto.
Egli
provvede, inoltre, alla verifica del buon funzionamento dei manufatti di manovra e degli impianti di regolazione e misurazione
delle acque di sua competenza, segnala la necessità di pulizia e manutenzione
corrente, ed esegue altresì le operazioni previste in caso di necessità,
secondo le disposizioni del dirigente responsabile.
Il
personale addetto ad attività di vigilanza collabora anche alla
effettuazione dei rilievi ed accertamenti occorrenti alla progettazione
dei lavori ed alla sorveglianza sulla esecuzione degli stessi.
ARTICOLO 5
Magazzini
Gli
arredi, i beni strumentali, gli attrezzi e i materiali di consumo necessari per
la vigilanza ed il servizio di piena sono custoditi in appositi
magazzini. Gli arredi e i beni strumentali sono inventariati a cura del
Servizio Patrimonio e Provveditorato; gli attrezzi ed i materiali di consumo
sono registrati in appositi elenchi a cura del
Servizio regionale SPDS.
La
conduzione del magazzino è affidata con verbale di c onsegna al collaboratore
regionale con compiti di vigilanza idraulica. La consistenza ed il movimento
dei beni e dei materiali custoditi nei magazzini devono
risultare da scritture tenute dai collaboratori stessi, secondo le disposizioni
della gestione inventariale.
Il
locale destinato a magazzino è situato, di norma, in edifici a disposizione della Amministrazione regionale. Per ragioni di maggiore
funzionalità ed efficienza, i Servizi regionali SPDS possono affidare il
deposito e la custodia dei materiali necessari per la vigilanza ed il servizio
di piena a Comuni od altri enti, stipulando apposite
convenzioni.
CAPO
II
SERVIZIO
DI PIENA
ARTICOLO 6
Definizioni
Si definisce evento di piena su un corso d'acqua il periodo temporale che va dal superamento di prefissati valori di attenzione da parte di definiti parametri al ritorno di questi al di sotto della soglia di attenzione.
Si
definisce servizio di piena sui corsi d'acqua quell'insieme di
attività preliminari, di controllo attivo, di emergenza e controllo
successivo dell'evento di piena, messe in atto dai Servizi regionali SPDS con
la collaborazione degli altri soggetti interessati secondo le rispettive
competenze in materia.
Si
definisce piano del servizio di piena l'insieme delle modalità
organizzative ed esecutive del servizio di piena riferito ad un tratto di corso
d'acqua, ad un bacino idrografico od a gruppi di bacini idrografici.
Sono
attività preliminari tutte quelle adottate dai Servizi regionali SPDS in relazione a situazioni previsionali che indichino la
possibilità di manifestarsi dell'evento di piena. L'insieme delle attività
preliminari configura la fase di attenzione.
Sono
attività di controllo attivo e di intervento
preventivo tutte quelle adottate al verificarsi dell'evento di piena. Tali
attività si attuano nelle fasi di preallarme e/o di allarme.
Sono
attività di emergenza tutte quelle utili e possibili
adottate in presenza di reale e imminente pericolo per la pubblica incolumità,
sia allorquando è alta la probabilità di fuoriuscita delle acque dalle
arginature, sia qualora si verifichi tale evento. Tali casi configurano
situazioni di crisi e di emergenza.
Sono
attività di controllo successivo tutte quelle adottate dopo la conclusione
dell'evento di piena.
ARTICOLO 7
Piano del servizio di piena
Nei
tratti dei corsi d'acqua individuati all'art.2, a cura dei Servizi regionali
SPDS competenti deve essere predisposto un piano del servizio di piena,
riportante le modalità di espletamento del servizio
con riferimento a quanto precisato nella presente direttiva e ad eventuali
indirizzi emanati dalla Direzione Generale competente. Fanno parte integrante dei
piani del servizio di piena i disciplinari e le eventuali convenzioni con
Consorzi di Bonifica e soggetti gestori di invasi
indicate all'art.1, commi 5 e 6.
I
piani del servizio di piena ed i loro aggiornamenti sono approvati con atto del
Direttore Generale.
I
Servizi regionali SPDS provvedono ad individuare su
cartografia C.T.R. e/o I.GM. alla scala 1:25.000 o
1:50.000 il territorio dove viene svolto il servizio di piena. Copia di tale
cartografia e dei relativi piani è trasmessa alle
Prefetture, al Servizio regionale di Protezione Civile, al Servizio Idrografico
nazionale, ai Comuni ed alle Province interessate.
I
Servizi regionali SPDS stabiliscono i valori di attenzione,
rappresentati da livelli idrometrici o da intensità di pioggia, ed i valori di
preallarme, di norma rappresentati dai livelli idrometrici corrispondenti al
raggiungimento delle golene nei corsi d'acqua arginati.
I
Servizi regionali SPDS conservano elenchi aggiornati delle persone adatte ad
essere assunte occasionalmente in servizio di piena, delle imprese e delle
ditte artigiane in grado di fornire operai, materiali, mezzi d'opera e di
trasporto, delle associazioni di v olontariato che possono offrire
collaborazioni allo svolgimento del servizio stesso.
ARTICOLO 8
Soggetti interessati
Le
strutture regionali competenti per le attività proprie connesse al servizio di
piena sono individuate nei Servizi provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche
e Forestali, in collaborazione con il Servizio Difesa del Suolo, il Servizio di
Protezione Civile, il Servizio Meteorologico Regionale - A.R.P.A. e l' A.R.N.I.
Sono
soggetti esterni interessati, secondo le rispettive competenze, alle attività
di protezione civile connesse con l'evento di piena le
Prefetture, le Provincie, i Comuni, il Servizio Idrografico e Mareografico
nazionale e gli altri enti convenzionati con la Regione.
Le
assoc iazioni di volontariato con finalità di protezione civile collaborano
alle attività relative al servizio di piena sulla base
di opportuni accordi con i soggetti pubblici di cui ai commi precedenti.
ARTICOLO 9
Compiti
Spetta
esclusivamente ai Servizi regionali SPDS la gestione complessiva dell'evento di
piena ed ogni decisione in merito ai provvedimenti da adottare.
La
competenza dei Servizi regionali SPDS si esplica in
maniera diretta ed esclusiva nell'alveo del corso d'acqua, nella zona compresa
tra le arginature, nelle aree di rispetto delle stesse e nell'area necessaria
per intervenire su eventuali sifonamenti e falle arginali.
Gli
interventi al di fuori di tali ambiti sono di competenza delle strutture di
protezione civile così come definite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale della Protezione
Civile, e dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45; per consentire l'assunzione di
decisioni connesse a tali interventi, i Servizi regionali SPDS forniscono ogni
notizia utile sull'evoluzione dell'evento piena.
I
rapporti con le Prefetture sono tenuti dai Servizi regionali SPDS e dal
Servizio regionale di Protezione Civile secondo gli ambiti di
intervento sopra definiti.
Il
Servizio regionale di Protezione Civile, durante le attività di servizio di
piena, provvede alle iniziative proprie mantenendo informati i Servizi SPDS.
Il
Servizio Meteorologico Regionale - A.R.P.A. provvede a
fornire quotidianamente le previsioni ed osservazioni mete o e, durante le
attività di servizio di piena, garantisce, a mezzo di opportune intese, i
necessari supporti integrativi.
I
Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua, in base alle competenze loro assegnate dalla legge 225/1992, avuta notizia dalle
Prefetture delle fasi di preallarme e di allarme, o di situazioni di crisi,
interessanti i corsi d'acqua sul loro territorio, provvedono ad assumere le
iniziative previste nei piani di protezione civile predisposti.
Qualora,
durante un evento di piena, si renda necessaria una integrazione
ai mezzi e personale esterni autonomamente reperiti dal SPDS, i Comuni, su
richiesta del Servizio regionale SPDS, provvedono a reperire e fornire proprio
personale e mezzi necessari alla vigilanza e alle altre operazioni da svolgere
lungo il tratto di corso d'acqua interessato dalla piena all'interno del
rispettivo territorio comunale, ricorrendo anche alle associazioni di v
olontariato; gli eventuali oneri relativi sono a carico delle amministrazioni
comunali.
Il
personale messo a disposizione è coordinato dal referente tecnico del Servizio
regionale SPDS presente sul posto.
Per
l'attivazione delle iniziative di cui sopra, i Comuni provvedono
a fornire al Servizio regionale SPDS il nominativo dei funzionari in
reperibilità abilitati ad assumere i conseguenti impegni.
In relazione a
quanto sopra e per contemperare l'autonomia operativa dei Comuni con l'esigenza
di ottimizzare le procedure sopraindicate, dovranno essere definiti idonei
accordi formali tra il Servizio regionale SPDS e le singole Amministrazioni
Comunali
Il
Servizio regionale SPDS, nel corso della piena, può chiedere al Prefetto o al
Sindaco di requisire a chiunque i materiali, i mezzi d'opera e di trasporto, le
aree e i fabbricati che siano ritenuti necessari.
All'atto della consegna, il referente tecnico incaricato della gestione sul
luogo dell'evento di piena tiene nota e redige successivamente
il verbale di consistenza dei beni ricevuti. Gli oneri conseguenti verranno liquidati con i fondi della perizia di piena.
Il
personale di vigilanza del Servizio regionale SPDS controlla l'attuazione delle
disposizioni contenute nei disciplinari e convenzioni per la regolazione delle
chiaviche e altri impianti negli eventi di piena. In caso di inadempienza
dei soggetti cui fa carico, e solo in caso di pericolo imminente per la
pubblica incolumità, il personale di vigilanza ha il potere di intervenire
direttamente nella manovra di detti impianti, provvedendo altrimenti ad
informare il responsabile del servizio di piena.
ARTICOLO 10
Organizzazione del servizio di piena
Presso
ogni Servizio regionale SPDS interessato è costituita una centrale operativa
per il servizio di piena, dotata dei necessari collegamenti telefonici e
radiofonici con il personale dislocato sul territorio, con le sedi esterne dove
presenti e con le strutture di protezione civile, nonché
dei terminali necessari per il ricevimento dei dati registrati dalle reti di
telerilevamento dei parametri idrometeorologici per i bacini di competenza.
Nell'ambito
di ogni Servizio regionale SPDS il piano del servizio
di piena individua la struttura tecnico - operativa necessaria a fronteggiare
gli eventi di piena nel territorio di competenza. La struttura deve essere
definita sulla base del carico di lavoro/uomo sperimentalmente riscontrato nei
passa ti eventi di piena, in relazione anche alla
lunghezza dei corsi d'acqua arginati, alla presenza di manufatti di manovra, ai
prevedibili livelli di pericolo per la pubblica incolumità.
La
struttura, di norma, deve prevedere per ogni Servizio:
- un responsabile del servizio di piena,
individuato nella figura del Responsabile del Servizio od in altro dirigente da questi delegato;
- un sostituto del responsabile;
- i collaboratori addetti alla centrale operativa;
- un referente tecnico per ogni corso
d'acqua o porzione significativa, in grado di gestire
a livello locale l'evento di piena; il referente tecnico è affiancato dai
collaboratori con compiti di vigilanza idraulica e con compiti tecnici sui tronchi
di competenza.
L'organigramma
nominativo, tenuto dal responsabile del servizio di
piena e a disposizione anche del personale in reperibilità di cui al successivo
punto 5) deve essere mantenuto aggiornato in relazione al personale presente.
La
struttura tecnico - operativa si costituisce nel contesto
delle attività preliminari e cessa dalle sue funzioni all'esaurirsi
dell'evento di piena.
Al
fine di garantire un livello minimo sufficiente di capacità operative a fronte di imprevedibili situazioni meteorologiche sfavorevoli, ogni
Servizio regionale SPDS deve assicurare per tutto l'arco dell'anno una
reperibilità ordinaria a turno di un dirigente o, in caso di assenza, di un
funzionario in grado di assumere temporaneamente le funzioni di responsabile
del servizio di piena, e di almeno due collaboratori. Tale personale deve
essere do tato di mezzi e strumenti atti a garantire una sollecita operatività.
Nell'eventualità di situazioni che si evolvano in
maniera negativa, tale da richiedere l'avvio di attività di controllo, il
dirigente di turno può in ogni caso richiamare in servizio tutto il personale
appartenente al Servizio al momento reperito.
Durante
l'evento di piena viene disposta l'attivazione delle
strutture addette al rilevamento delle portate per la valutazione dei colmi di
piena in sezioni significative dei corsi d'acqua.
ARTICOLO 11
Attività del servizio di piena
FASE
DI ATTENZIONE: attività preliminari
A
fronte di previsioni meteorologiche tali da far ritenere probabile il
manifestarsi di eventi di pie na, il Responsabile del
Servizio regionale SPDS provvede, in quanto necessario, a:
- mettere in reperibilità, con ordine di
servizio, il personale ritenuto necessario;
- disporre il
controllo, anche saltuario, della centrale di telerilevamento dei dati
idrometeorologici e l'eventuale osservazione idrometrica
per la valutazione della situazione;
- attivare, anche
parzialmente, la struttura tecnico - operativa per il servizio di piena;
- dare attuazione a quanto previsto dal piano del servizio piena;
- informare la Direzione Generale
competente dell'avvenuto avvio delle attività connesse alla fase di attenzione.
La
fase di attenzione non richiede, di norma, da parte
del Servizio regionale SPDS alcuna iniziativa di informazione alle strutture di
protezione civile.
Il
responsabile del servizio di piena valuta l'evoluzione dei parametri
idrometereologici di riferimento; in caso di superamento dei valori di attenzione, ordina di passare alle attività di controllo
attivo, che si sviluppano nelle due fasi di preallarme e di allarme. Tuttavia,
quando è prevedibile un rapido rientro dei parametri di riferimento nella
norma, il responsabile del servizio di piena può stabilire di
non dare avvio alle attività di controllo attivo.
FASE
DI PREALLARME
La
fase di preallarme deve essere comunicata alle Prefetture interessate, per
consentire l'adozione delle iniziative previste nei piani di protezione civile,
nonché alla Direzione Generale competente e al
Servizio regionale di Protezione Civile.
Dall'avvio
di tale fase deve essere effettuato il presidio
continuo turnato della centrale operativa del servizio di piena. Il presidio
continuo termina, di norma, con la dichiarazione di cessato preallarme.
Il
responsabile del servizio di piena:
- richiama in servizio il personale in
reperibilità ritenuto necessario
- segue l'evoluzione dell'evento di
piena;
- coordina le attività della struttura
tecnico operativa e del personale a disposizione, in
relazione all'evoluzione prevedibile dell'evento stesso;
- dispone gli interventi necessari a
consentire l'attività di contro llo ed eventualmente di prevenzione, anche
tramite imprese o persone appositamente reperite;
- assume le decisioni necessarie per fare
fronte a situazioni impreviste;
- dà risposta alle richieste di informazioni sulla situazione provenienti dagli Enti
interessati;
- provvede, sino alla fine della piena, a
che, su un apposito registro, siano annotate
cronologicamente le notizie e le decisioni significative in merito all'evento.
I
referenti tecnici del Servizio regionale SPDS che operano sul territorio
coordinano le attività di controllo delle condizioni dei
corsi d'acqua e delle arginature svolte dal personale, anche volontario, messo
a disposizione dai Comuni.
FASE
DI ALLARME
Qualora
le condizioni meteorologiche, il livello e il gradiente idrometrico, in relazione alle caratteristiche e alle condizioni delle
opere idrauliche facciano ritenere il costituirsi di un potenziale pericolo e
non sia prevedibile a breve una inversione di tendenza, il responsabile del
servizio di piena decide il passaggio alla fase di allarme.
Anche
dell'avvio di tale fase viene data comunicazione alle
Prefetture interessate, per le iniziative previste nei piani di protezione
civile, nonché alla Direzione Generale competente e al Servizio regionale di
Protezione Civile.
Durante
tale fase si continuano e intensificano le azioni
intraprese nella fase di preallarme e si attuano, all'occorrenza, tutti gli
interventi che si ritengono utili e possibili per il contenimento dell'acqua
entro le arginature. Se ritenuto necessario, viene
richiesta ai Comuni una integrazione delle unità di personale e di mezzi per il
servizio di controllo e di intervento lungo il corso d'acqua.
Il
responsabile del servizio di piena può richiedere a
imprese dotate dei mezzi e del personale necessario di effettuare interventi
immediati, a scopo preventivo o al manifestarsi di condizioni di emergenza.
Per
fronteggiare particolari situazioni il Direttore Generale può disporre la
reperibilità di personale tecnico e di mezzi appartenenti ad altre strutture
dell'Area.
SITUAZIONE
DI CRISI
Qualora
i livelli idrometrici, superato il "franco idraulico", non
manifestino una significativa riduzione del gradiente,
ovvero la presenza di fenomeni legati alle condizioni delle opere idrauliche, quali
frane arginali, s ifonamenti, fontanazzi e altri danni, facciano temere una
esondazione, si configura una situazione di crisi che può degenerare in
emergenza.
Del
fenomeno in atto e dell'eventuale evento calamitoso viene
immediatamente informata la Prefettura interessata, la quale procede alle
azioni di propria competenza previste dal Piano di protezione civile nella
situazione di emergenza.
Analoghe
informazioni vengono inviate al Servizio regionale di
Protezione Civile ed alla Direzione Generale competente.
CESSAZIONE
DELLE FASI
Il
Servizio regionale SPDS dà comunicazione alla Direzione Generale competente, al
Servizio regionale di Protezione Civile ed alle Prefetture interessate della
cessazione delle fasi in essere.
Alla
cessazione della fase di preal larme il Responsabile del Servizio regionale
SPDS dispone l'inizio delle attività di controllo successivo, che devono portare alla valutazione degli effetti dell'evento di
piena sulle aste dei corsi d'acqua interessati, nonché degli eventuali
interventi urgenti necessari. In caso di piena significativa
deve tempestivamente provvedersi alla picchettazione del profilo dei colmi di
piena. Il Responsabile del Servizio trasmette quanto prima dalla cessazione
dello stato di preallarme una relazione sull'evento di piena alla Direzione
Generale competente.
Tale
relazione deve contenere fra l'altro indicazioni
sull'evento meteorologico, sulla pluviometria ed idrometria con collocazione
dell'evento nella serie storica disponibile. Devono altresì essere indicati: l'evoluzione
del fenomeno, i franchi arginali, le manovre sui manufatti idraulici, le
situazioni di crisi, gli interventi attuati, le attività in rapporto con le
altre strutture r egionali e le altre amministrazioni, l'analisi critica della
risposta all'evento sia in termini di sistema fisico che di gestione dello stesso.
Nel
caso che nell'ambito del territorio di competenza dei servizi regionali SPDS, i
comprensori di bonifica siano stati interessati da situazioni di piena, analoga
relazione dovrà essere richiesta ai Consorzi a cura del responsabile del SPDS.
ARTICOLO 12
Dotazione di finanziamenti
Per
lo svolgimento del servizio di piena viene garantita
una dotazione di fondi sull'apposito capitolo del bilancio regionale, con
programmazione biennale ed autorizzazione ad assumere impegni di spesa
pluriennali ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della L.R . 6 luglio 1977 n. 31
e successive modifiche.
I
Servizi regionali SPDS interessati predispongono e trasmettono alla Direzione
Generale competente entro il mese di ottobre di
ciascun anno una stima degli oneri ricorrenti e prevedibili per il servizio di
piena relativo all'anno seguente; sulla base di tali stime la Giunta regionale
procede alla ripartizione ed assegnazione a ciascun Servizio di una quota dei
fondi di cui al comma precedente, da gestire attraverso funzionari delegati
individuati nelle figure dei Responsabili dei Servizi, secondo le procedure
vigenti.
Una
parte della disponibilità annua sul capitolo di bilancio citato può venir
mantenuta quale riserva per fare fronte agli eventi imprevedibili che possono manifestarsi nel corso dell'anno e viene assegnata,
all'occorrenza, con disposizione dell'Assessore competente, alla struttura che
ne fa motivata richiesta, quando si verifichi no situazioni di piena od altre
condizioni che diano luogo ad interventi di emergenza in numero e/o entità tali
da superare il finanziamento in precedenza attribuito.
Le
somme assegnate ai Servizi regionali SPDS possono coprire le spese per:
a) prestazioni occasionali di manodopera effettuate nel corso degli eventi di piena e relativi
rimborsi spese;
b) esecuzione di lavori urgenti,
riparazioni, manutenzione impianti, nolo di mezzi d'opera e forniture di
materiali ed equipaggiamenti occorrenti per lo svolgimento del servizio di piena,
compresi gli interventi urgenti ed occasionali di riparazione e manutenzione
delle reti di telerilevamento dei valori idrometereologici funzionali al
servizio di piena, finalizzati a garantirne l'efficienza; le riparazioni
urgenti possono riguardare anche strumenti di rilevamento non di proprietà
regionale, ma utilizzati dalla Regione attraverso specifiche convenzioni con
gli enti gestori, qualora il loro funzionamento sia indispensabile alla effettuazione del servizio di piena;
c) effettuazione di interventi
di sfalcio e taglio di vegetazione arbustiva nei corpi arginali per consentire
le operazioni di vigilanza e controllo; tali interventi, qualora risulti più
conveniente, sia sotto l'aspetto economico, sia per garantire la regolarità e
periodicità dei lavori, possono essere affidati tramite convenzioni a Consorzi
di bonifica ed enti locali che operino nel territorio interessato e che siano
dotati di personale e mezzi propri adeguati;
d) pagamento dei rimborsi forfettari alle
imprese chiamate alla reperibilità ed alla disponibilità ad effettuare
interventi immediati durante eventi di piena e situazioni di emergenza;
e) IVA relativa alle
voci precedenti, ove dovuta.
ARTICOLO 13
Riferimenti e deroghe alla normativa ordinaria
Al
personale in reperibilità si applicano le norme previste dai vigenti contratti
di lavoro ed accordi sindacali. In tal senso, il Responsabile del Servizio
dovrà individuare il personale per il quale si rende necessaria l'utilizzazione della reperibilità.
La
messa in reperibilità del personale per le attività preliminari del servizio di
piena può essere effettuata, in casi eccezionali,
anche senza preavviso, quando le previsioni meteorologiche, a parere del
Responsabile del Servizio, lo impongano.
Durante
la fase di preallarme, allarme e crisi, le procedure formali relative
all'autorizzazione delle missioni ed al controllo dell'orario di lavoro, relativamente al personale impegnato nel servizio di piena,
possono essere esplicitate a sanatoria da parte del Responsabile del Servizio
regionale SPDS.
L'attivazione
del servizio di piena configura di per sé le
circostanze di somma urgenza (comma 5 dell'art. 41 della legge 23 maggio 1924,
n. 827, e art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350) e legittima di conseguenza
il ricorso alla trattativa privata. In tale situazione, il Responsabile del
Servizio regionale SPDS è autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa,
ad aggiudicare lavori di pronto intervento, servizi e forniture a trattativa
privata, nei limiti delle disponibilità assegnate per lo svolgimento del
servizio medesimo.