Flora
Spontanea Protetta
Dalla L.R.2/77, art. 4: E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto [...]
Tabella riassuntiva 1 (91Kb) e Tabella riassuntiva 2 (85Kb)
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ATLANTE
DEI FUNGHI (a cura del Prof. Marco Salvaterra - Istituto Tecnico Agrario Statale
FIRENZE)
Le
REGOLE per la RACCOLTA dei FUNGHI. La Legge regionale n. 6 del 1996, ha
innovato le modalità di raccolta dei funghi in Emilia- Romagna. LEGGE
RACCOLTA FUNGHI
Per la prima volta, in base a quanto previsto dalla legge quadro nazionale,
viene introdotto l'obbligo di una autorizzazione alla raccolta, prevedendo nel
contempo norme particolari di tutela ambientale.
Negli ultimi anni è infatti aumentato di molto il numero dei raccoglitori
e, in assenza di una attenta regolamentazione, possono prodursi
danni
rilevanti all'ambiente naturale e alle sue risorse. Infatti i funghi che raccogliamo
costituiscono la parte riproduttiva, visibile (carpoforo) di un organismo più
complesso, non visibile (micelio) che vive nel terreno in rapporto intimo con
le radici delle piante o di detriti vegetali. Una raccolta non corretta o indiscriminata
può recare gravi danni alla vita e alla riproduzione di questo organismo
e, di conseguenza, all'equilibrio dell'ecosistema di cui è parte vitale
e insostituibile.
LEGGE
RACCOLTA TARTUFI