Flora Spontanea Protetta

Dalla L.R.2/77, art. 4: E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto [...]

Prodotti del sottobosco

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Tabella riassuntiva 1 (91Kb) e Tabella riassuntiva 2 (85Kb)

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ATLANTE DEI FUNGHI (a cura del Prof. Marco Salvaterra - Istituto Tecnico Agrario Statale FIRENZE)

Le REGOLE per la RACCOLTA dei FUNGHI. La Legge regionale n. 6 del 1996, ha innovato le modalità di raccolta dei funghi in Emilia- Romagna. LEGGE RACCOLTA FUNGHI
Per la prima volta, in base a quanto previsto dalla legge quadro nazionale, viene introdotto l'obbligo di una autorizzazione alla raccolta, prevedendo nel contempo norme particolari di tutela ambientale.
Negli ultimi anni è infatti aumentato di molto il numero dei raccoglitori e, in assenza di una attenta regolamentazione, possono prodursi danni rilevanti all'ambiente naturale e alle sue risorse. Infatti i funghi che raccogliamo costituiscono la parte riproduttiva, visibile (carpoforo) di un organismo più complesso, non visibile (micelio) che vive nel terreno in rapporto intimo con le radici delle piante o di detriti vegetali. Una raccolta non corretta o indiscriminata può recare gravi danni alla vita e alla riproduzione di questo organismo e, di conseguenza, all'equilibrio dell'ecosistema di cui è parte vitale e insostituibile.
LEGGE RACCOLTA TARTUFI


Le immagini sono state reperite dal volumetto : flora spontanea protetta, prodotti del sottobosco e funghi, gentilmente concesso dall'Ufficio Informazione e documentazione ambientale della Regione Emilia Romagna (via dei Mille 21 Bologna).


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