| CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE
VOLONTARIE
RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI BOLOGNA
REGOLAMENTO DI SERVIZIO
(approvato dall'autorità
di Pubblica Sicurezza)
CAP. 1 ADESIONE
Art. 1
La G.E.V. in regola con la nomina, ai sensi della L.R. n° 23
del 3/7/89, che voglia aderire al Corpo Guardie Ecologiche Giurate
Volontarie (C.G.E.G.V.), di qui in avanti denominato anche RAGGRUPPAMENTO
PROVINCIALE G.E.V. in conformità a quanto previsto dalla
stessa L.R. 23/89, deve presentare domanda d’adesione al Consiglio
Direttivo del Corpo.
Art. 2
L'espletamento del servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di
pubblico impiego, ne’ di lavoro dipendente o autonomo, la
Sua attività e' prestata a titolo gratuito.
Art. 3
La G.E.V. aderente al Corpo agisce in conformità al presente
regolamento di servizio ed è tenuta al massimo rispetto delle
Leggi dello Stato, dei regolamenti di P.S., delle Leggi Regionali
ed alle disposizioni degli Enti pubblici preposti per legge alla
sua attività.
Art. 4
La G.E.V., prima di intraprendere iniziative personali a nome del
Corpo, deve richiederne l'autorizzazione al Consiglio Direttivo/non
può in nessun caso utilizzare la qualifica di Guardia Ecologica
Volontaria per scopi personali.
CAP. 2 Compiti
nota
Sono le DIRETTIVE Regionali ad indicare le norme di legge, che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la G.E.V. ha il
potere di accertamento circa le infrazioni commesse; in materia
va' comunque ricordato l'art. 3 comma 1) lettere a,b,c,d, della
L.R. 23/89.
Art. 5
La G.E.V. attraverso l'attività' coordinata dal Corpo ha
il compito di promuovere e diffondere l'informazione in materia
ambientale con stretto riferimento alla legislazione relativa e
concorre ai compiti di protezione dell'ambiente, rifacendosi ai
dettati dell'art. 3 L.R. 23/89.
Art. 6
La G.E.V. accerta, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.
9 L.R. 23/89, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art.
6 della stessa legge, violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti
in materia di salvaguardia ambientale. Nel caso in cui il Raggruppamento
collabori con Enti od Organi pubblici competenti alla vigilanza
mediante apposite convenzioni (artt. 8,9 e 3 comma 1° lettera
e L.R. 23/89), la G.E.V. redige rapporto scritto sulle infrazioni
rilevate, da inviare agli Organi competenti in materia.
Art. 7
Nel caso in cui la G.E.V. accerti violazioni alle disposizioni in
materia ambientale, dovrà redigerne verbale, dopo aver imparzialmente
accertato i fatti per consentire alle Autorità preposte una
corretta interpretazione ed una giusta sanzione (L.R. 21/84 art.
8,9 e 10).
Cap. 3 Doveri
Art. 8
La G.E.V. deve segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo e/o
alla Provincia ogni eventuale notizia o fondato sospetto che sia
stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate
o incidenti verificatisi nell'esercizio o a causa del servizio,
nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per
la salvaguardia ambientale.
Art. 9
La G.E.V. che nell'esercizio o a causa del servizio di cui è
indicata ha notizie di un reato, e' obbligata a ' farne rapporto
secondo le direttive emanate dall' Ente od Organismo Pubblico che
si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile
a querela dell'offeso.
Art. 10
La G.E.V. comunica al Consiglio Direttivo, almeno una volta al mese,
i servizi svolti, i quali vengono annotati sul registro dei servizi,
nonché copia dei verbali e delle segnalazioni effettuate
che saranno anch'esse annotate in apposito registro.
Art. 11
La G.E.V. deve tenere verso il pubblico un comportamento improntato
alla massima correttezza ed al rispetto del vivere civile. Essa
deve operare con prudenza, diligenza, perizia e massima imparzialità.
Le G.E.V. di norma prestano servizio in coppia.
Art. 12
La G.E.V. nell'esercizio delle proprie funzioni e' tenuta a qualificarsi
mediante l'esibizione del tesserino personale rilasciato dalla Provincia,
è inoltre tenuta ad indossare l'apposito bracciale; può
altresì fregiarsi del distintivo del Corpo e indossare una
divisa identificativa approvata.
Art. 13
La G.E.V. nell'espletamento dei propri compiti non può mai
essere armata, anche se in possesso di regolare porto d'armi.
Art. 14
La G.E.V. partecipa alle iniziative programmate, dagli Organi collegiali
del Raggruppamento svolgendo almeno 10 (dieci) ore mensili di servizio.
Qualora per l'espletamento di determinate attività convenzionali
sia prevista la corresponsione di un rimborso spesa, la G.E.V. dorrà
garantire la propria disponibilità, secondo i programmi di
servizio concordati con gli Enti convenzionati.
Cap. 4 Territorio
Art. 15
La G.E.V., di norma, svolge il proprio servizio di vigilanza entro
i limiti territoriali della Provincia di Bologna.
Cap. 5 Responsabilità
Art. 16
La G.E.V. deve usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
in particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati
solo per ragioni di servizio e con la massima cura, l'assegnatario
dell'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli
obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi
all'uso degli apparati.
Art. 17
La G.E.V. all'atto dell'adesione al Raggruppamento esenta per iscritto
il Corpo stesso e i suoi Organi da qualsiasi responsabilità
per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza
nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento degli
incarichi assegnati. Per quanto riguarda la responsabilità
civile verso terzi, per i danni causati dalla G.E.V. nello svolgimento
delle mansioni, si richiama il contenuto dello ari. 8 lettera f)
della L.R. 23/89.
Art. 18
Per gli infortuni cui la G.E.V. può essere esposta durante
il proprio servizio si fa riferimento ai contenuti assicurativi
previsti nell'art. 8 lettera e) L.R. 23/89.
Cap. 6 Provvedimenti disciplinari
Art. 19
La G.E.V., con atto adottato dalla Provincia, sentito il Consiglio
Direttivo del Corpo, può essere sospesa dall'incarico per
un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in caso di accertata irregolarità
nello svolgimento dei compiti assegnati. L'incarico può essere
revocato ove si tratti di irregolarità' particolarmente gravi,
ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione.
Art. 20
La G.E.V. può essere sottoposta dal Consiglio Direttivo,
in seguito a comportamenti irregolari rilevanti, ai seguenti provvedimenti
disciplinari interni al Corpo:
a) non luogo a procedere,
b) censura verbale, e) censura scritta,
d) decadenza,
e) esclusione,
contro i provvedimenti di cui sopra la G.E.V. può ricorrere
al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della
notifica scritta riportante il provvedimento adottato.
/ Gai. 16/A Biv. P.A.S. Reg. Secr.
LETTA
la richiesta del Sig. MINARELLI Valerio
Presidente del Corpo Guardie Ecologiche Volontarie;
LETTO
il regolamento di servizio del Raggruppamento Provinciale G.E.V.;
LETTA la Legge Regionale n. 23 del 3.7.1989;
ACCOGLIE
l'istanza di approvazione del regolamento, Bologna, 10/02/1992
VERBALE DI NOTIFICA
L'anno millenovecentonovantadue addì 14 del mese di febbraio
alle ore 9, 50 in Bologna, negli uffici della Divisione P.A. della
Questura di Bologna. Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti
di P.C-. Vice Commissario Dott. Giuseppe ed Agente Scelto COVIELLO
Domenico è presente il Sig. MINARELLI Valerio, nato a Molinella
(30 ) il 28/10/1953 residente •a S. Lazzaro di Savena in via
Resistenza n. 7 il quale per ogni effetto e corso di legge viene
reso edotto che il "Regolamento di servizio" delle Guardie
Ecologiche Volontarie qui presentato per l'approvazione è
stato approvato.
La Qestura di Bologna
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