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REGOLAMENTO DI SERVIZIO
(approvato dall’autorità di Pubblica Sicurezza)
CAP. 1 ADESIONE
Art. 1
La G.E.V. in regola con la nomina, ai sensi della L.R. n° 23 del 3/7/89, che voglia aderire al Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie (C.G.E.G.V.), di qui in avanti denominato anche RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE G.E.V. in conformità a quanto previsto dalla stessa L.R. 23/89, deve presentare domanda d’adesione al Consiglio Direttivo del Corpo.
Art. 2
L’espletamento del servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, ne’ di lavoro dipendente o autonomo, la Sua attività e’ prestata a titolo gratuito.
Art. 3
La G.E.V. aderente al Corpo agisce in conformità al presente regolamento di servizio ed è tenuta al massimo rispetto delle Leggi dello Stato, dei regolamenti di P.S., delle Leggi Regionali ed alle disposizioni degli Enti pubblici preposti per legge alla sua attività.
Art. 4
La G.E.V., prima di intraprendere iniziative personali a nome del Corpo, deve richiederne l’autorizzazione al Consiglio Direttivo/non può in nessun caso utilizzare la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria per scopi personali.
CAP. 2 Compiti
nota
Sono le DIRETTIVE Regionali ad indicare le norme di legge, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la G.E.V. ha il potere daccertamento circa le infrazioni commesse; in materia va’ comunque ricordato l’art. 3 comma 1) lettere a,b,c,d, della L.R. 23/89.
Art. 5
La G.E.V. attraverso l’attività’ coordinata dal Corpo ha il compito di promuovere e diffondere l’informazione in materia ambientale con stretto riferimento alla legislazione relativa e concorre ai compiti di protezione dell’ambiente, rifacendosi ai dettati dell’art. 3 L.R. 23/89.
Art. 6
La G.E.V. accerta, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 9 L.R. 23/89, nei limiti dell’incarico e nel rispetto dell’art. 6 della stessa legge, violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di salvaguardia ambientale. Nel caso in cui il Raggruppamento collabori con Enti od Organi pubblici competenti alla vigilanza mediante apposite convenzioni (artt. 8,9 e 3 comma 1° lettera e L.R. 23/89), la G.E.V. redige rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare agli Organi competenti in materia.
Art. 7
Nel caso in cui la G.E.V. accerti violazioni alle disposizioni in materia ambientale, dovrà redigerne verbale, dopo aver imparzialmente accertato i fatti per consentire alle Autorità preposte una corretta interpretazione ed una giusta sanzione (L.R. 21/84 art. 8,9 e 10).
Cap. 3 Doveri
Art. 8
La G.E.V. deve segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo e/o alla Provincia ogni eventuale notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell’esercizio o a causa del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia ambientale.
Art. 9
La G.E.V. che nell’esercizio o a causa del servizio di cui è indicata ha notizie di un reato, e’ obbligata a ‘ farne rapporto secondo le direttive emanate dall’ Ente od Organismo Pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell’offeso.
Art. 10
La G.E.V. comunica al Consiglio Direttivo, almeno una volta al mese, i servizi svolti, i quali vengono annotati sul registro dei servizi, nonché copia dei verbali e delle segnalazioni effettuate che saranno anch’esse annotate in apposito registro.
Art. 11
La G.E.V. deve tenere verso il pubblico un comportamento improntato alla massima correttezza ed al rispetto del vivere civile. Essa deve operare con prudenza, diligenza, perizia e massima imparzialità. Le G.E.V. di norma prestano servizio in coppia.
Art. 12
La G.E.V. nell’esercizio delle proprie funzioni e’ tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del tesserino personale rilasciato dalla Provincia, è inoltre tenuta ad indossare l’apposito bracciale; può altresì fregiarsi del distintivo del Corpo e indossare una divisa identificativa approvata.
Art. 13
La G.E.V. nell’espletamento dei propri compiti non può mai essere armata, anche se in possesso di regolare porto d’armi.
Art. 14
La G.E.V. partecipa alle iniziative programmate, dagli Organi collegiali del Raggruppamento svolgendo almeno 10 (dieci) ore mensili di servizio. Qualora per l’espletamento di determinate attività convenzionali sia prevista la corresponsione di un rimborso spesa, la G.E.V. dorrà garantire la propria disponibilità, secondo i programmi di servizio concordati con gli Enti convenzionati.
Cap. 4 Territorio
Art. 15
La G.E.V., di norma, svolge il proprio servizio di vigilanza entro i limiti territoriali della Provincia di Bologna.
Cap. 5 Responsabilità
Art. 16
La G.E.V. deve usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione; in particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura, l’assegnatario dell’apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi all’uso degli apparati.
Art. 17
La G.E.V. all’atto dell’adesione al Raggruppamento esenta per iscritto il Corpo stesso e i suoi Organi da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento degli incarichi assegnati. Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dalla G.E.V. nello svolgimento delle mansioni, si richiama il contenuto dello ari. 8 lettera f) della L.R. 23/89.
Art. 18
Per gli infortuni cui la G.E.V. può essere esposta durante il proprio servizio si fa riferimento ai contenuti assicurativi previsti nell’art. 8 lettera e) L.R. 23/89.
Cap. 6 Provvedimenti disciplinari
Art. 19
La G.E.V., con atto adottato dalla Provincia, sentito il Consiglio Direttivo del Corpo, può essere sospesa dall’incarico per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. L’incarico può essere revocato ove si tratti di irregolarità’ particolarmente gravi, ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione.
Art. 20
La G.E.V. può essere sottoposta dal Consiglio Direttivo, in seguito a comportamenti irregolari rilevanti, ai seguenti provvedimenti disciplinari interni al Corpo:
a) non luogo a procedere,
b) censura verbale, e) censura scritta,
d) decadenza,
e) esclusione,
contro i provvedimenti di cui sopra la G.E.V. può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della notifica scritta riportante il provvedimento adottato.
/ Gai. 16/A Biv. P.A.S. Reg. Secr.
LETTA
la richiesta del Sig. MINARELLI Valerio
Presidente del Corpo Guardie Ecologiche Volontarie;
LETTO
il regolamento di servizio del Raggruppamento Provinciale G.E.V.;
LETTA la Legge Regionale n. 23 del 3.7.1989;
ACCOGLIE
l’istanza di approvazione del regolamento, Bologna, 10/02/1992
VERBALE DI NOTIFICA
L’anno millenovecentonovantadue addì 14 del mese di febbraio alle ore 9, 50 in Bologna, negli uffici della Divisione P.A. della Questura di Bologna. Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.C-. Vice Commissario Dott. Giuseppe ed Agente Scelto COVIELLO Domenico è presente il Sig. MINARELLI Valerio, nato a Molinella (30 ) il 28/10/1953 residente •a S. Lazzaro di Savena in via Resistenza n. 7 il quale per ogni effetto e corso di legge viene reso edotto che il “Regolamento di servizio” delle Guardie Ecologiche Volontarie qui presentato per l’approvazione è stato approvato.
La Questura di Bologna